Archivi categoria: Sovranità popolare

Rappresentanza parlamentare come selezione dei più capaci

Nel libro di Cassese una riflessione sulle forme e i limiti della sovranità popolare

Sabino Cassese

Nel libro di Sabino Cassese (Il popolo e i suoi rappresentanti. Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2019, 121p.) sono pubblicati alcuni testi interessanti scritti da esponenti della classe politica liberale sui valori fondanti di un regime democratico. Si tratta di interventi risalenti a un periodo compreso tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Il volumetto è curato da uno dei massimi studiosi di storia dell’amministrazione pubblica, cui si deve il prezioso saggio introduttivo sul concetto della rappresentanza politica. Cassese fa un po’ di chiarezza su termini spesso abusati, che hanno larga presa sui cittadini: “parole magiche” come “democrazia”, “democrazia rappresentativa”, “elezioni politiche”; termini utilizzati da molti politici in via strumentale per indicare un tipo di democrazia ch’essi vorrebbero fondata su una concezione radicale e astratta del principio della sovranità popolare.

S. Cassese, “Il popolo e i suoi rappresentanti”. Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2019. pp.121. Il costo è di 9 euro.

La critica colpisce soprattutto il Movimento 5Stelle (e non solo), definiti “lontani pronipoti di Rousseau”. Cassese ha ragione quando contesta l’accezione radicale del concetto di democrazia che alcuni politici estremisti vorrebbero fondare su un potere illimitato dato al popolo nel governo della comunità.

Egli si rifà invece a una corrente di pensiero tra i cui esponenti val la pena ricordare Vittorio Emanuele Orlando, Francesco Saverio Nitti, Benedetto Croce: personalità autorevoli della cultura e della classe politica liberale che, avendo assistito all’affermarsi della dittatura e al seguito travolgente che essa aveva avuto nelle masse, ritenevano opportuno limitare gli strumenti di democrazia diretta e l’intervento del popolo nell’esercizio della democrazia repubblicana.  

Ai demagoghi che affermano il potere sovrano del popolo di scegliersi i suoi rappresentanti nelle elezioni politiche, Cassese risponde che “in nessun paese gli elettori possono indicare sulla scheda elettorale un nome a propria scelta: votano una lista o un nome proposto dai partiti o altre forze politiche” (pag.8). Inoltre non si può affermare – sostiene Cassese – che il popolo elegga in Parlamento i suoi rappresentanti perché i cittadini di un collegio territoriale sono moltissimi, è categoricamente impossibile che il deputato li conosca tutti, come è altrettanto impossibile che egli possa ricevere un “mandato” perché si comporti nel modo atteso da ciascuno di loro: “il rappresentante non agisce in nome e per conto del rappresentato, né imputa ad esso gli effetti della propria azione perché l’eletto è autonomo rispetto ai votanti” (pag.7).

Osservazione fondamentale, che marca nettamente la differenza tra la rappresentanza privata nel diritto romano, tra la rappresentanza di ceto negli ordinamenti medievali e d’antico regime da una parte e la rappresentanza politica nelle democrazie moderne dall’altra; se in queste ultime sussiste il divieto del mandato imperativo, che nel diritto privato lega il mandatario al suo mandante, ciò avviene per ragioni di interesse pubblico. In un collegio che rappresenta un’intera comunità, le leggi non possono essere approvate sulla base degli interessi egoistici di frazioni di cittadini. Devono – o dovrebbero – riflettere l’interesse pubblico. Giunti a questo punto, è però inevitabile che il lettore si chieda che funzione abbiano le elezioni se il popolo non esercita un potere sovrano. Cassese concorda in questo con i maggiori esponenti del partito liberale, secondo i quali il popolo non eserciterebbe un potere sovrano di scelta dei deputati. Vittorio Emanuele Orlando definiva nel 1889 il concetto della rappresentanza politica non già come “delegazione di poteri”, bensì come “designazione di capacità”.  

Altro argomento centrale del libro è il suffragio universale. Nel 1910 Silvio Spaventa riteneva che esso, riguardante all’epoca il solo elettorato maschile, sarebbe stato mezzo incisivo per limitare l’ingerenza della politica nell’amministrazione dello Stato, politica  che era allora monopolizzata dalla borghesia grazie al meccanismo delle elezioni a suffragio ristretto; Spaventa riteneva che l’estensione del voto alle masse, rendendo possibile l’ingresso in Parlamento dei partiti popolari, avrebbe garantito anche in Italia una corretta alternanza tra partiti di governo e partiti di opposizione. 

Nel 1911 si espresse a favore del suffragio universale maschile anche Sidney Sonnino in un accorato scritto pubblicato a cinquant’anni dall’unità italiana. Egli pensava che il coinvolgimento di milioni di analfabeti, fino a quel momento esclusi dalla partecipazione alla politica, avrebbe rafforzato il regime liberale, avrebbe spinto i cittadini a riconoscersi nelle istituzioni rispettando le leggi e l’azione amministrativa dello Stato. Un giudizio eccessivamente ottimista. Spaventa non avrebbe mai immaginato che la crisi della società italiana al termine del primo conflitto mondiale, l’instabilità provocata negli anni del primo dopoguerra dalla breve durata dei governi, dai continui scioperi e dalle violenze dei fascisti avrebbero segnato la fine dello Stato liberale.

Credo tuttavia che la riflessione più interessante in tema di suffragio universale sia quella formulata da Giovanni Giolitti in uno scritto risalente al 1922 (nel libro alle pp.85-105): il politico piemontese ricordava che la legge sul suffragio universale maschile, approvata dieci anni prima, era stata voluta dal suo governo per ragioni di giustizia ma anche di convenienza politica perché in tal modo si poteva sperare di sottrarre le masse all’influenza pericolosa dei movimenti estremisti. Giolitti era convinto che quella legge avesse contribuito non solo alla sicurezza sociale, ma anche all'”elevazione materiale e morale delle classi popolari”. 

Che tipo di suffragio era tuttavia quello della legge del 1912? Era davvero un suffragio universale come lo intendiamo oggi, esteso a tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età senza distinzione alcuna? Non proprio. Oltre ad escludere le donne, si trattava di un suffragio diversamente regolato in base al criterio dell’alfabetismo. A quei tempi si voleva evitare di attribuire un diritto politico a chi fosse ritenuto immaturo o non in grado di esercitare con saggezza e prudenza quel dovere civico. La legge fissava i seguenti criteri: era mantenuto il diritto di voto per i cittadini alfabeti, in possesso della licenza elementare, che avessero compiuto almeno 21 anni; tale diritto valeva anche per quanti avevano fatto il servizio militare; per gli analfabeti invece, solo chi avesse superato la soglia dei trent’anni poteva votare nelle elezioni politiche.  Giolitti spiegava così la ragione che aveva spinto il suo governo a restringere il diritto di voto agli analfabeti : 

Giovanni Giolitti (1842-1928)

“Nove anni di esperienza di vita, quanti sono quelli che corrono tra il ventunesimo e il trentesimo anno, sono una buona scuola, che può, e per certi rispetti con vantaggio, sostituire l’istruzione elementare, specie nelle classi popolari dove gli individui devono presto assumersi la responsabilità della loro condotta e guadagnarsi il pane. L’uomo del popolo, che generalmente a trent’anni ha già famiglia e figli, diventa riflessivo e sedato, e non si lascia troppo agevolmente fuorviare dalle propagande di idee e propositi eccessivi”. (pag.94) 

Una spiegazione che, fatte le dovute differenze di tempo e di condizione sociale, non manca di far riflettere ancora oggi quando un largo fronte trasversale composto dal Movimento 5 Stelle, dalla Lega, dal Pd, ha proposto addirittura di abbassare il diritto di voto a 16 anni.

Ma una riflessione andrebbe fatta a mio avviso anche sull’elettorato passivo, vale a dire sul diritto di candidarsi alle istituzioni elettivo rappresentative: qui dovrebbe essere introdotta una restrizione che limiti fortemente l’accesso alle cariche pubbliche, ammettendo solo esperti nelle discipline umanistiche, giuridiche ed economiche o quanti si siano distinti nell’imprenditoria fondando aziende di successo che hanno creato posti di lavoro e hanno contribuito ad arricchire il Paese. Se è del tutto normale che si richiedano titoli e competenze elevati a quanti avanzano la loro candidatura ai ruoli apicali di un’azienda privata, non capisco per quale motivo ciò non debba avvenire nelle elezioni politiche e amministrative, ove si devono scegliere persone che dovranno rappresentare il Paese o le comunità territoriali nelle funzioni pubbliche; vale a dire in posti di altissima responsabilità, il cui potere può influenzare la vita civile e sociale.

Come scrive Cassese, noi assistiamo invece a uno scadimento della cultura politica, evidente nella scarsa competenza e capacità di molti deputati eletti in Parlamento. La ragione di tale imbarbarimento risiede nella mancanza di una legge sui partiti che possa introdurre meccanismi severi, atti a renderli un filtro efficace nella scelta dei nomi da sottoporre all’elezione popolare per il Parlamento, per le Regioni o i Comuni della Repubblica. Una mancanza che si fa sentire e alla quale si chiede urgentemente di porre riparo. Già Benedetto Croce, in un articolo pubblicato nel 1950, si soffermava su questo punto quando sosteneva:

Benedetto Croce (1866-1952)

“Un hiatus par che si apra tra gli uomini, tra le classi dirigenti e competenti e le masse elettorali. Il punto è far sì che queste possano mandare ai parlamenti un buon numero di uomini intelligenti, capaci e di buona volontà. A fare che ne esca il migliore possibile debbono lavorare i partiti…” (pag.115).