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Il “caso Confalonieri” e alcune note sulla giustizia austriaca del primo ‘800

Se camminate per via Monte di Pietà partendo da via dei Giardini, vedrete sulla sinistra, al civico 14, il palazzo Confalonieri. Lo si riconosce per il colore giallognolo della facciata.  Qui, nei primi decenni dell’Ottocento, abitò il conte Federico con la moglie Teresa Casati. Sulla facciata dell’edificio una lapide ricorda il drammatico arresto del nobile milanese ad opera della polizia austriaca:

“IL CONTE FEDERICO CONFALONIERI CHE CON L’INDOMITA FORTEZZA D’ANIMO E CON LUNGO MARTIRIO DELLO SPIELBERG INSEGNO’ AI SUOI CONCITTADINI CON QUALI SACRIFICI E CON QUALI VIRTU’ SI PREPARANO MIGLIORI DESTINI ALLA PATRIA FU IN QUESTA CASA ARRESTATO LA NOTTE DEL 13 DICEMBRE DELL’ANNO 1821 IL COMUNE POSE”.

La lapide fa riferimento al lungo periodo di prigionia trascorso dal Confalonieri nella fortezza morava dello Spielberg (oggi situata nel comune ceco di Brno): qui il patrizio milanese fu recluso dal 1824 al 1835, anno della grazia concessagli dall’imperatore d’Austria Ferdinando I. Perché il Confalonieri fu arrestato? L’accusa era di alto tradimento per aver congiurato con alcuni patrioti allo scopo di sovvertire l’ordinamento politico vigente nel regno lombardo veneto, che era parte integrante dell’impero d’Austria.

Il Confalonieri era una della persone più in vista della società lombarda. Nel 1818, assieme all’amico Luigi Porro Lambertenghi che abitava nel palazzo di fronte (oggi al civico 15), aveva fondato la celebre rivista Il Conciliatore, un giornale di scienza, letteratura, politica, arte, che la censura fece chiudere ben presto per le idee liberali che vi venivano esposte.

La polizia austriaca non ebbe molta difficoltà a dimostrare, grazie ad alcuni interrogatori abilmente condotti, che il Confalonieri era coinvolto in un piano – ordito dall’associazione segreta dei Federati – teso a favorire la costituzione di un regno italiano indipendente esteso alla Lombardia e al Piemonte sabaudo.

Ma torniamo a quel 13 dicembre 1821, quando il commissario di polizia austriaco, assieme ad alcuni gendarmi, arrestò il patrizio milanese. Il conte Confalonieri ricordava nelle sue memorie di essere stato arrestato con l’imputazione di alto tradimento. Il nobile lombardo fu rinchiuso nelle carceri della polizia – che si trovavano nell’ex convento di Santa Margherita, nella via omonima (oggi scomparse) – tenuto in cella per quasi due anni fino alla sentenza di condanna a morte, spiccata nel novembre del 1823. Grazie alle suppliche rivolte all’imperatore d’Austria dai familiari e da molti esponenti della nobiltà lombarda, la condanna fu commutata nel gennaio del 1824 nel carcere duro a vita. Torneremo in chiusura di questo articolo sul significato della locuzione “carcere duro”.

Il capo d’imputazione era il delitto di alto tradimento, un reato – ricordava Confalonieri – formulato dal codice penale austriaco in termini tanto vaghi e generici da consentire allo Stato un ampio margine di discrezionalità nell’interpretazione e nell’applicabilità della norma ai casi concreti.

Si tratta, come si può facilmente comprendere, di critiche assai dure ed esplicite nei confronti dell’ordinamento imperiale austriaco. Qual era la situazione effettiva della giustizia asburgica nel regno lombardo veneto del primo Ottocento? Aveva ragione il Confalonieri e tanti altri patrioti, quali ad esempio Silvio Pellico (arrestato nell’ottobre 1820 in casa Porro e detenuto anch’egli allo Spielberg), a ritenere particolarmente duro il sistema giudiziario austriaco?

Francesco I di Asburgo Lorena
Francesco I imperatore d’Austria (1768-1835)

All’epoca in cui si verificò l’arresto di Confalonieri era in vigore il Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche. Emanato dall’imperatore Francesco I d’Austria nel 1815, entrato in vigore in Lombardia il primo gennaio 1816, esso si differenziava notevolmente da larga parte dei codici penali del Vecchio Continente che si rifanno al modello franco napoleonico. Se questi si fondano su un elenco di reati formulati in modo rigoroso e si concentrano sul tipo di reato commesso più che sul soggetto che lo commette, il codice austriaco era completamente diverso. Esso assumeva le caratteristiche di un trattato ove largo spazio era dato alla “soggettività”, vale a dire alla verifica della malvagità del presunto reo. Se il nostro codice penale riflette un impianto accusatorio in cui l’imputato ha diritto di difendersi in un processo orale valendosi di un avvocato, il codice austriaco del primo Ottocento aveva un impianto inquisitorio: il processo era scritto, segreto, teso ad ottenere la confessione dell’imputato mediante lo strumento della carcerazione preventiva. Spettava al giudice, che agiva in base a una procedura rigidamente formalizzata a tutela dell’imputato, verificare la “pravità d’intenzione”, ossia la malvagità del presunto reo. L’interrogatorio – definito “costituto” – era verbalizzato.

Nei tribunali di prima istanza il magistrato inquirente coincideva con il magistrato giudicante. Anzi, a voler essere più precisi, si può dire che nel giudice austriaco fossero concentrate tre funzioni. Egli era un po’ un giudice factotum. Nello svolgere le funzioni dell’accusa, il giudice di prima istanza impostava la causa: fase delicata e decisiva perché solo nel primo grado era consentito raccogliere le prove. Il giudice, attenendosi alle norme procedurali del codice, istruiva il processo seguendo un metodo rigoroso in cui, senza la confessione della persona arrestata, era molto difficile ottenere la prova legale della colpevolezza. Inoltre, affinché i diritti dell’imputato fossero salvaguardati, la corte era composta non già da un solo giudice, bensì da tre (tra i quali il giudice capo che istruiva il processo); a questi tre magistrati si aggiungevano due probiviri o assessori giudiziali a garanzia ulteriore dell’imputato. Ciascun membro del tribunale così composto aveva diritto a un voto e la sentenza era data in base alla regola della maggioranza. Se il tribunale di prima istanza rivestiva un ruolo primario nell’ordinamento austriaco, il tribunale di seconda istanza era chiamato solo a confermare o ad annullare la sentenza di primo grado. Tuttavia, se la sentenza fosse stata confermata, non era previsto il ricorso alla terza istanza – il Senato lombardo-veneto con sede a Verona – che interveniva unicamente in caso di disaccordo tra le sentenze di grado inferiore.

Confalonieri aveva torto quando sosteneva che il capo d’imputazione di alto tradimento fosse formulato dal codice penale austriaco in termini generici. Aveva ragione però quando sottolineava le numerose violazioni del codice compiute dal giudice di prima istanza, il trentino Antonio Salvotti. Inoltre, come ricordava il patrizio milanese nelle sue memorie, l’imperatore aveva nominato una commissione speciale per istruire il processo, sottraendo in tal modo gli imputati alla giustizia ordinaria. Tuttavia, la procedura a tutela dell’imputato restava quella fissata dal codice penale. Confalonieri, ricordando la sua vicenda a distanza di molti anni, denunciò le violazioni della legge commesse dal magistrato inquirente.

Ricordo che le pene previste dal codice penale austriaco del 1815 erano particolarmente dure, anche se passi in avanti erano stati compiuti rispetto alle normative precedenti. Oltre alla pena di morte, il codice austriaco prevedeva la reclusione del reo in un carcere che poteva essere a vita o a tempo determinato. In questi casi, vi erano tre tipi di condanne: carcere, carcere duro, carcere durissimo. Nella condanna al carcere, il detenuto era imprigionato senza i ferri, aveva diritto a un vitto normale con solo acqua come bevanda, poteva avere colloqui in presenza di un custode del carcere e in una lingua di sua conoscenza.

Il carcere duro prevedeva invece ferri ai piedi, cibo caldo con esclusione della carne, letto fatto di nude tavole, nessun colloquio eccetto quello con gli addetti alla custodia. Il carcere durissimo, convertito in carcere duro con risoluzione 10 gennaio 1833, obbligava il detenuto ad essere legato alla parete con ferri pesanti alle mani e ai piedi; aveva inoltre un cerchio di ferro attorno al corpo dal quale era liberato solo nei periodi di lavoro forzato. Il cibo era solo di pane e acqua. Vitto caldo senza carne ogni due giorni. Letto di nude tavole con esclusione di ogni colloquio.

Confalonieri fu condannato a scontare la pena del carcere duro nella fortezza dello Spielberg per nove anni. Tuttavia, nei mesi della carcerazione preventiva nelle prigioni di Santa Margherita, aveva già presentito quali fossero le condizioni che avrebbe dovuto sopportare nei lunghi anni di detenzione allo Spielberg.

Scriveva nelle sue Memorie ricordando i primi mesi di arresto nel periodo invernale:

Federico Confalonieri
Federico Confalonieri (1785-1846)

Io fui per due mesi nel verno tenuto espressamente in un carcere ove eravi un muro maestro ed il pavimento di fresco fatti; già malato com’era, ne contrassi un riattacco d’artrite che mi lasciò le membra lungamente rattratte, ed il destro braccio all’uso perduto. Trattamenti ancora più duri e prolungati furono da altri incontrati. Teneasi il prigioniero alle segrete quanto tempo piaceva, anche per tutto il processo. Io vi fui tenuto per un anno e tre mesi, infino alla prima chiusura del mio processo, poi rimessovi dopo la riapertura per gli otto ultimi mesi. Durante il processo, non vedeasi nessuno de’ parenti; non escivasi mai dal carcere né per prendere aria, né per fare moto; si era tenuto privo di mezzi da scrivere…visite sulla persona venivano impudentemente eseguite, e sovente dopo di esse erasi spogliato di tutto il necessario.

In realtà, come ammise lo stesso Confalonieri, la sentenza di condanna per la sua “immischianza nelle cose politiche” era inevitabile. Tuttavia, una conoscenza più approfondita del Codice penale austriaco gli avrebbe consentito di sfuggire facilmente alla condanna a morte, come era accaduto a Gian Domenico Romagnosi. Questi, fine giurista, profondo conoscitore delle leggi austriache, arrestato dalla polizia con l’accusa di non aver denunciato alle autorità i patrioti liberali Pellico, Maroncelli, Confalonieri con cui era in contatto, negando recisamente ogni collusione con le sette dei Carbonari e dei Federati, venne scarcerato per difetto di prove legali.